Art. 199 c.p. — Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 199 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stabilito che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (art. 199). La Commissione parlamentare, per affermare più energicamente la illegalità della sottoposizione a una misura di sicurezza fuori delle ipotesi di applicabilità espressamente prevedute per una determinata misura, propose di completare la formula del codice nel modo seguente: «e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti per ciascuna misura di sicurezza». Ma tale aggiunta mi è sembrata superflua, essendo già enunciato chiaramente, nello stesso articolo 199, il concetto che essa vuole esprimere.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 100

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art199 · fonte del testo