Art. 195 c.p. — Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, il 14 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSS…
Art. 195 c.p. · Art. 195 Codici penali militari di pace e di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art195 · fonte del testo
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