Art. 14 c.p. — Computo e decorrenza dei termini

[1]Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

[2]Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 14 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art14 · fonte del testo