Art. 13 c.p. — Estradizione

[1]L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

[2]L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

[3]L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto.

[4]Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 13 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art13 · fonte del testo