Art. 80 codice privacy — Informativa da parte di altri soggetti

Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 15 parole tolte, 41 parole aggiunte.

tolto: Oltreaggiunto: Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa … a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di tolto: soggetti pubblici aggiunto: altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della tolto: prevenzione e sicurezza del lavoro. L'informativa aggiunto: protezione e sicurezza sociale. Le informazioni di cui al comma 1 tolto: e' integrata aggiunto: sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e … istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative tolto: di rilevante interesse pubblico aggiunto: effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art80 · fonte del testo