Art. 734-bis c.p.p. — Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art734bis · fonte del testo