Art. 720 c.p.p. — Domanda di estradizione

Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della liberta' personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e' stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ((Ministro della giustizia)), trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. L'estradizione puo' essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. Il ((Ministro della giustizia)) puo' decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione ((, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,)) dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni accettate. Il ((Ministro della giustizia)) puo' disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 720 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 20 parole tolte, 25 parole aggiunte.

Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia e' competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato … si procede o e' stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. L'estradizione puo' essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia puo' decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazioneaggiunto: , quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia e' competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo … fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni accettate. Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia puo' disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art720 · fonte del testo