Art. 706 c.p.p. — Ricorso per cassazione

Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.)) Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 706 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 10 parole aggiunte.

Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. aggiunto: La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art706 · fonte del testo