Art. 696-quinquies c.p.p. — Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 696-quinquies c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art696quinquies · fonte del testo