Art. 512-bis c.p.p.

(( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale)).

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 512-bis c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/1999

    Parametro
    26 marzo 1999

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia, al Tribunale di Gorizia, al Tribunale di Torino, al Tribunale di Pescara, al Tribunale di Locri e al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola…

    Art. 208 c.p.p. · Art. 490 c.p.p. · Art. 513 c.p.p. · Art. 6 Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 2 gennaio 2000. 16 parole tolte, 29 parole aggiunte.

(Lettura di dichiarazioni rese tolto: dal cittadino straniero aggiunto: da persona residente all'estero). Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese tolto: dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, aggiunto: da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa aggiunto: e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art512bis · fonte del testo