Art. 450 c.p.p. — Instaurazione del giudizio direttissimo

Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. ((La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).)) Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 450 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. 9 parole tolte, 54 parole aggiunte.

… con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. tolto: Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2 aggiunto: La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f). Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art450 · fonte del testo