Art. 447 c.p.p. — Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ((ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater,)) fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini e' informata che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. ((Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza e' notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facolta' di presentare memorie e deduzioni)). Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e' depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore ((nonche', nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore)) sono sentiti se compaiono. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non e' consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 447 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 35986/2026

    13 ottobre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di incompatibilità del giudice, ha affermato che non può pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. il giudice per le indagini preliminari che ha disposto, nei confronti del medesimo imputato, una misura cautelare personale, in quanto detta richiesta determina il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.

    Art. 447 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1996

    Questione infondata
    15 marzo 1996

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La questione, infatti, è fondata su un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, cod. pen., che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente: e quindi, fermo restando che il remittente non può che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, comma 2, cod. proc. pen..

    Art. 447 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1995

    Questione infondata
    6 giugno 1995

    Come già affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruità della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non può non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e gravità dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti

    Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 444 c.p.p. · Art. 445 c.p.p. · Art. 446 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 251/1991

    Questione infondata
    6 giugno 1991

    L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialità" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicità dei processi e che proprio l'assenza della pubblicità può talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facoltà a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.

    Art. 447 c.p.p. · Art. 448 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 17 dicembre 2025. 67 parole aggiunte.

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, aggiunto: ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decretotolto: ..., l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la … alle indagini e' informata che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. aggiunto: Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza e' notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facolta' di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e' depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza il pubblico ministero e il aggiunto: difensore nonche', nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono. Se la richiesta e' presentata da una parte, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art447 · fonte del testo