Art. 356 c.p.p. — Assistenza del difensore

Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolta' di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

12 massime che riguardano l’art. 356 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 12 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art356 · fonte del testo