Art. 196 c.p.p. — Capacità di testimoniare

Ogni persona ha la capacita' di testimoniare. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 196 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art196 · fonte del testo