Art. 834 c.p.c. — Norme applicabili al merito
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Abrogato dal 2 marzo 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Abrogato dal 2 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le parti hanno facolta' di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equita'. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto e' piu' strettamente collegato.
tolto: In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art834 · fonte del testo
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