Art. 823 c.p.c. — Deliberazione e requisiti del lodo

[1]Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

[2]Il lodo deve contenere:

  • 1)il nome degli arbitri;
  • 2)l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  • 3)l'indicazione delle parti;
  • 4)l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
  • 5)l'esposizione sommaria dei motivi;
  • 6)il dispositivo;
  • 7)la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
  • 8)la data delle sottoscrizioni.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 823 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 127 parole tolte, 78 parole aggiunte in 12 capoversi.

Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti aggiunto: con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale tolto: ed o' quindi redatto per iscritto.

tolto: Essoaggiunto: Il lodo deve contenere:

1) tolto: l'indicazione aggiunto: il nome degli arbitri;

aggiunto: 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;

aggiunto: 3) l'indicazione delle parti;

tolto: 2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativiaggiunto: 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

tolto: 3aggiunto: 5) l'esposizione sommaria dei motivi;

tolto: 4aggiunto: 6) il dispositivo;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato;

tolto: 6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.

tolto: Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dallaaggiunto: 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitritolto: , purche' si dia atto aggiunto: e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato tolto: in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione aggiunto: con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlotolto: .aggiunto: ;

tolto: Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizioneaggiunto: 8) la data delle sottoscrizioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art823 · fonte del testo