Art. 741 c.p.c. — Efficacia dei provvedimenti

[1]I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

[2]Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. 45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali".

Testo vigente dal 3 luglio 1986

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso in camera di consiglio

Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 741 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/1986

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1986

    Se si ritiene che ai fini del reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato "di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata", siano applicabili - una volta caducata la normativa ex art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - le regole codicistiche sui procedimenti in camera di consiglio, combinate, peraltro, quanto alla decorrenza del termine, con la disciplina propria della materia fallimentare (così come ha opinato il giudice rimettente), il dies a quo deve essere identificato nella data del deposito del decreto (analogamente a quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti decisori del giudice delegato al fallimento in materia di piani di riparto dell'attivo, per colmare la lacuna aperta con la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 26, l. fall., nella parte riguardante tali provvedimenti). Ma il coordinamento - in tal modo istituito - tra gli artt. 739 e 741 cod. proc. civ. e l'art. 26, cit., rende necessaria la declaratoria di illegittimità costituzionale dei combinati disposti giacché - con decisione resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo - la Corte ha ritenuto inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data di pronuncia del decreto impugnato, invece che in quella della sua comunicazione o notificazione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 24, comma primo e secondo, Cost. - i suindicati artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti anzidetti, fanno decorrere il termine per l'impugnazione dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. - S. n. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.. - S. n. 303/1985, resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo, l. fall., che ha ritenuto non idonea ad assicurare lo svolgimento del processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non già in quella della sua comunicazione.

    Art. 26 fallimento · Art. 23 fallimento · Art. 188 fallimento · Art. 739 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minori, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma,…

    Art. 739 c.p.c. · Art. 741 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 3 luglio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art741 · fonte del testo