Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1967

    Questione infondata
    3 luglio 1967

    La cauzione prevista dall'art. 674 C.P.C. affidata al potere facoltativo del giudice s'inquadra, come le altre cauzioni, nel sistema della responsabilità processuale e tende ad evitare abusi, salvaguardando in pendenza del giudizio di merito la parte assoggettata alla immobilizzazione delle cose sequestrate da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante. Essa è ispirata ad una funzione saggiamente equilibratrice degli interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo e non compromette il diritto alla difesa sostanziale di cui all'art. 24, ne' attua alcuna discriminazione fra cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, costituendo le condizioni personali del soggetto un dato variabile che non può essere ricondotto sotto le previsioni della norma che, come tale, ha i caratteri della generalità e della astrattezza.

    Art. 674 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art674 · fonte del testo