Art. 634 c.p.c. — Prova scritta

[1]Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

[2]Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile ((nonche' di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purche' tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge)). ((Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.)) 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 634 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26531/2025

    1 ottobre 2025

    In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

    Art. 634 c.p.c. · Art. 26 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 9 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 278 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 45 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 341/1993

    Questione inammissibile
    23 luglio 1993

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudice istruttore è attribuito dall'art. 648 cod.proc.civ. il potere di accertare i presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione, ma non quello di decidere, neppure 'incidenter tantum', sull'esistenza dei presupposti di applicabilità del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio. Il giudice istruttore, pertanto, non è legittimato a sollevare, nel decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecuzione, questioni di legittimità costituzionali per la ritenuta non prevista ammissione del procedimento monitorio per i crediti relativi, come nella specie, a prestazioni fatturate di servizi. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., 'in parte qua').

    Art. 634 c.p.c. · Art. 648 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 147/1992

    Questione inammissibile
    30 marzo 1992

    Come già più volte affermato, il giudice istruttore non è legittimato a sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso innanzi al Tribunale cui è addetto, circostanza questa ricorrente nel caso dal momento che l'applicazione dell'impugnato art. 643, primo comma, cod. proc. civ. è di esclusiva competenza del collegio. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 643, primo (recte: secondo) comma, c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost.). - In senso conforme, v. S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980, 333/1988, 1104/1984 e O. n. 199/1990.

    Art. 634 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 378/1990

    Questione infondata
    25 luglio 1990

    Condizione di ammissibilità del procedimento monitorio relativo a crediti pecuniari o di cose fungibili è la determinatezza o l'agevole determinabilità quantitativa dell'oggetto della prestazione, eppertanto si giustifica che gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatoriamente tenute siano prova scritta idonea per i soli crediti relativi a somministrazione di merci o denaro e non anche per quelli aventi ad oggetto compensi per prestazioni di servizi, che non presentano alcuno dei suddetti requisiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 634 c.p.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 1474 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2017 al 26 novembre 2024. 25 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civiletolto: , purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili aggiunto: nonche' di quelle prescritte dalle leggi tributarie, tolto: quando siano tenute con aggiunto: purche' tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite tolto: per tali scritture aggiunto: dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art634 · fonte del testo