Art. 579 c.p.c. — Persone ammesse agli incanti

[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.

[2]Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

[3]I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 579 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12965/2026

    6 maggio 2026

    In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, l'omessa notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., incide esclusivamente sulla regolarità formale del procedimento e, pertanto, al pari della mancata notificazione del titolo al debitore esecutato, va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., giacché il terzo è soggetto passivo dell'espropriazione e a lui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c..

    Art. 579 c.p.c. · Art. 602 c.p.c. · Art. 603 c.p.c. · Art. 604 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 133 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art579 · fonte del testo