Art. 537 c.p.c. — Modo dell'incanto

[1]Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta.

[2]Se la vendita non puo' compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente non festivo.

[3]Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art537 · fonte del testo