Art. 659 c.nav. — Modalità dell'incanto

[1]L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.

[2]La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.

[3]Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da altra valida.

[4]L'incanto, se non puo' compiersi nella stessa udienza, e' continuato nel primo giorno seguente non festivo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art659 · fonte del testo