Art. 494 c.p.c. — Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

[1]((Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.

[2]All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.

[3]Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 494 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 8 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.

Puo' altresi' evitare il pignoramento di coseaggiunto: , depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziarioaggiunto: , in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimitolto: , e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art494 · fonte del testo