Art. 473-bis.12 c.p.c. — Forma della domanda

[1]La domanda si propone con ricorso che contiene:

  • a)l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta;
  • b)il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  • c)il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
  • d)la determinazione dell'oggetto della domanda;
  • e)la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  • f)l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

[2]Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso e' allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali procedimenti.

[3]In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  • a)le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • b)la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali;
  • c)gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

[4]Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e' allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attivita' quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita' extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

[5]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

FamigliaVersione 0.1

Ricorso su domanda congiunta

Separazione consensuale, divorzio congiunto o modifica concordata delle condizioni: le condizioni sui figli e sui rapporti economici già scritte, firmato dalle parti e dal difensore, con procura in calce.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per separazione giudiziale o divorzio

Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

FamigliaVersione 0.1

Comparsa del convenuto nel procedimento di famiglia

Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, perché il tribunale regoli affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli, con casa familiare, ascolto del minore, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento

Ricorso contenzioso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per rivedere le condizioni di separazione, di divorzio o sui figli nati fuori dal matrimonio: i giustificati motivi sopravvenuti, le condizioni vigenti e quelle chieste su affidamento, collocamento, frequentazione, assegni e casa familiare, i documenti economici e l’eventuale richiesta di provvedimenti urgenti.

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Ricorso al giudice tutelare: infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta e ragioni della scelta, atti in rappresentanza o con assistenza, limiti di spesa, familiari, audizione nel luogo in cui la persona si trova, provvedimenti urgenti, procura e relata.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis12 · fonte del testo