Art. 109 c.p.c. — Estromissione dell'obbligato

Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 109 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art109 · fonte del testo