Art. 108 c.p.c. — Estromissione del garantito

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di citazione del terzo chiamato in causa

Citazione del terzo chiamato dal convenuto o, con l’autorizzazione del giudice, dall’attore, per l’udienza fissata dal giudice: garanzia, regresso, terzo obbligato, estensione della domanda o accertamento, con gli avvertimenti degli artt. 163 e 271 e la relata.

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 108 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art108 · fonte del testo