Art. 56 c.g.c. — Deleghe istruttorie

1. Il pubblico ministero puo' ((...)) svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo ((, nonche', per specifiche esigenze)), ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e ((, ove possibile, di)) territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 14 parole tolte, 7 parole aggiunte.

1. Il pubblico ministero puo'tolto: , motivatamente,aggiunto: ... svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo tolto: e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7,aggiunto: , nonche', per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' eaggiunto: , ove possibile, di territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art56 · fonte del testo