Art. 98-ter — Finanziamento degli obblighi di servizio universale

[1](( (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003)))

[2](( Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorita' riscontri che uno o piu' fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita' istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita', in conformita' ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B. Puo' essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis. L'Autorita' puo' decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98ter · fonte del testo