Art. 98-quater — Trasparenza

[1](( (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003)))

[2](( L'Autorita', qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorita' pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorita' pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorita' indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98quater · fonte del testo