Art. 28 — Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità

(art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003) Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo ((di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)). Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 7 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

(tolto: Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita') (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)

… La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo aggiunto: di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art28 · fonte del testo