Art. 208 — Limitazioni legali

Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonche' all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)), prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024. 3 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art208 · fonte del testo