Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni

Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 28 aprile 2024. 3 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art178 · fonte del testo