Art. 163 — Titoli di abilitazione

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:

  • a)le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
  • b)le modalita' di espletamento dei servizi;
  • c)gli esami per il conseguimento dei titoli;
  • d)l'ammissione agli esami;
  • e)le prove d'esame;
  • f)la costituzione delle commissioni esaminatrici;
  • g)la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024. 3 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art163 · fonte del testo