Art. 155 — Rifiuto di esibire i documenti

Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, e' punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e' opposto ad ufficiali della marina militare.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art155 · fonte del testo