Art. 1157 c.nav. — Omissione di aiuto

[1]Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

[2]Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.

[3]Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1157 · fonte del testo