Art. 14-bis — Riesame delle limitazioni esistenti
Articolo non più previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Abrogato dal 24 dicembre 2021
Articolo non più previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Abrogato dal 24 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 231 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorita' informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entita' del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se e' anteriore, fino al 25 maggio 2016. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art14bis · fonte del testo
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