Art. 13 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Trasferimento di stazione

((1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 139 del codice)).

Testo vigente dal 6 aprile 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 6 aprile 2021. 6 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: di stazione

… nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi tolto: dell'articolo 139 del Codice aggiunto: dell'art. 139 del codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art13 · fonte del testo