Art. 3 (Allegato n. 11)
Articolo non più previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Abrogato dal 24 dicembre 2021
Articolo non più previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Abrogato dal 24 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 369 parole tolte, 12 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: 1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
tolto: a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
tolto: b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
tolto: c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;
tolto: d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonche' quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonche' i fornitori di accesso ad Internet. 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:
tolto: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
tolto: b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
tolto: c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 207
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-11-art3 · fonte del testo
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