Art. 55 — Autorizzazione

L'((IVASS)) o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto ((all'articolo 347, commi 3 e 4,)) autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). L'((IVASS)), con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 27 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: L'ISVAPaggiunto: L'IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, tolto: comma 3 aggiunto: commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. tolto: Le societa' autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4. L'ISVAP aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. L'IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art55 · fonte del testo