Art. 43 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati ((e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 19 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Statitolto: . L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1 aggiunto: e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art43 · fonte del testo