Art. 332 — Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione

Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della societa' nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art332 · fonte del testo