Art. 187-bis — Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 69

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187

69

Il D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica del Titolo XIV.

Testo vigente dal 9 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2015 al 9 febbraio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica del Titolo XIV.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art187bis · fonte del testo