Art. 159 — Cancellazione dal ruolo

[1]La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'((CONSAP)), con provvedimento motivato, in caso di:

  • a)rinuncia all'iscrizione;
  • b)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c)

[2]e d);

  • c)sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
  • d)radiazione;
  • e)mancato versamento del contributo ((di gestione)) di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'((CONSAP)). Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

La cancellazione dal ruolo e' disposta tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

e) mancato versamento del contributo di tolto: vigilanza aggiunto: gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'CONSAP. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art159 · fonte del testo