Art. 49 codice della protezione civile

Clausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017) Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art49 · fonte del testo