Art. 18 gelli bianco — Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 17 marzo 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art18 · fonte del testo