Art. 22 codice della protezione civile

Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009) Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con ((direttive)) da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio ((...)) delle azioni di previsione e prevenzione ((e dei loro effetti)), per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

Testo vigente dal 27 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2018 al 27 febbraio 2020. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con tolto: direttiva aggiunto: direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio tolto: degli effettiaggiunto: ... delle azioni di previsione e prevenzione aggiunto: e dei loro effetti, per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. Le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art22 · fonte del testo