Art. 77 c.p.i. — Effetti della nullità

La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

  • a)gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;
  • b)i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto;
  • c)i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 77 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art77 · fonte del testo