Art. 61 c.p.i. — Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari

((I certificati)) complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

Testo vigente dal 23 agosto 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 345/2005

    Questione inammissibile
    29 luglio 2005

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, atteso che deve negarsi alla predetta Commissione la qualità di giudice nella controversia a qua per carenza di giurisdizione.

    Art. 61 c.p.i. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023. 18 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, iaggiunto: I certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art61 · fonte del testo