Art. 59 c.p.i. — Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo

Testo vigente dal 23 agosto 2023

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 59 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2019 al 23 agosto 2023. 176 parole tolte, 38 parole aggiunte in 4 capoversi.

Qualora, per la tolto: medesima invenzione aggiunto: stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano tolto: ed aggiunto: e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, tolto: siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con aggiunto: aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italianotolto: , nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre aggiunto: mantiene i suoi effetti tolto: alla data in cui:

tolto: a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

tolto: b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario;

tolto: c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b) aggiunto: e coesiste con il brevetto europeo. 2. Le disposizioni tolto: del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo, o il brevetto europeo con effetto unitario, venga annullato o decada. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1tolto: , colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o aggiunto: continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo tolto: con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art59 · fonte del testo