Art. 44 c.p.i. — Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 2007 al 2 settembre 2010. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. tolto: Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonche' ad ogni altra annotazione o trascrizione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art44 · fonte del testo